Art. 8.
(Doveri dei lavoratori dipendenti in materia di prevenzione delle attività criminose).

      1. Ogni lavoratore dipendente deve costantemente agire in modo tale da non agevolare, con comportamenti attivi od

 

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omissivi, seppure non dolosi, il compimento di reati contro le persone e contro il patrimonio dell'ente, esercizio o azienda per cui lavora e contro i beni che vi sono custoditi o prodotti.
      2. In particolare i lavoratori:

          a) osservano le norme di sicurezza anticrimine impartite dall'ente, dall'esercizio o dall'azienda;

          b) si rifiutano di svolgere attività in contrasto con tali norme, anche se richieste da superiori gerarchici, informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anticrimine di ogni ordine ricevuto in contrasto con le norme di cui alla lettera a);

          c) utilizzano correttamente gli apparati, gli impianti e i sistemi di sicurezza anticrimine e compiono tutte le operazioni di propria competenza necessarie a mantenerli efficienti;

          d) segnalano tempestivamente agli organismi preposti ogni malfunzionamento degli apparati, impianti e sistemi di sicurezza anticrimine;

          e) segnalano tempestivamente ai superiori gerarchici ogni situazione di pericolosità ai fini della sicurezza anticrimine di cui vengono a conoscenza;

          f) segnalano alle Forze dell'ordine l'accadimento di ogni reato, direttamente in caso di flagranza o di urgenza e per il tramite dei superiori gerarchici negli altri casi.